Art. 1
(Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping)
1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale
e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori
educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a
Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995,
n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema
di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con
l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze dì qualsiasi natura che possano mettere
in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti.
2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche
mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni
psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche
degli atleti.
3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di
farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche
mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a
modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche
indicati nel comma 2.
4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal
medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato
secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o
nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta
ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e
può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non
metta in pericolo la sua integrità psicofisica.
Art. 2
(Classi delle sostanze dopanti)
1.I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche,
il cui impiego è considerato doping a norma dell'articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto
delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29
novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) e
degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze
o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro
per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il
controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui
all'articolo 3.
2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche
chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata
sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.
3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a
sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità di cui al comma 1.
4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3
(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della
salute nelle attività sportive)
1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza
ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di
seguito denominata "Commissione", che svolge le seguenti attività:
a) predispone le classi di cui all'articolo 2, comma 1, e procede alla revisione
delle stesse, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3;
b) determina, anche in conformità alle indicazioni del C.I.O. e di altri organismi
ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping
ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario
é effettuato dai laboratori di cui all'articolo 4, comma 1, tenuto conto delle
caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse;
c) effettua, tramite i laboratori di cui all'articolo 4, anche avvalendosi di medici
specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute,
in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle
pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;
d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le
strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi
internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping.
f) può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività
sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali
e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche,
il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le
società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi
delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione.
3. La Commissione è composta da:
a) due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
c) Due rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;
d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
e) due rappresentanti del CONI;
f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;
g) un rappresentante degli atleti;
h) un tossicologo forense;
i) due medici specialisti di medicina dello sport;
l) un pediatra;
m) un patologo clinico;
n) un biochimico clinico;
o) un farmacologo clinico;
p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva.
q) un esperto in legislazione farmaceutica.
4. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e p) del comma 3 sono
indicati dal Ministro per i beni e le attività culturali; i componenti di cui alle lettere
h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i
componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del comma 3 sono indicati dalla Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui alle
lettere o) e q) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei
farmacisti.
5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e restano in carica per un
periodo di quattro anni non rinnovabile.
6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l'attività della
Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo
di lire 2 miliardi annue.
Art. 4
(Laboratori per il controllo sanitario sull'attività sportiva)
1. Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive individuate
dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), é svolto da uno o più
laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base
alle disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente, sulla base di una convenzione
stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non possono superare
la misura massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni rese dai laboratori accreditati
non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale né del bilancio dello
Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza dell'Istituto
superiore di sanità, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, sentito
il direttore dell'Istituto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti;
a) effettuano i controlli anti-doping secondo le disposizioni adottate dalla Commissione
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);
b) eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche
utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;
c) collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti di cui al
comma 3 del presente articolo.
3. I controlli sulle competizioni e sulle attività sportive diverse da quelle individuate
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono svolti da laboratori i cui requisiti
organizzativi e di funzionamento sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentita
la Commissione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, e
comunque a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, cessano le attività del CONI in materia di controllo sul laboratorio
di analisi operante presso il Comitato medesimo.
Art. 5
(Competenze delle regioni)
1. Le regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attività
di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i servizi
competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attività dei
laboratori di cui all'articolo 4, comma 3.
Art. 6
(Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi)
1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive,
gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro
regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni
e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di
sottoporsi ai controlli.
2. Le federazioni sportive nazionali, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla
legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l'assunzione di
farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per l'adozione o
sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a
modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le
prestazioni agonistiche degli atleti, anche nel caso in cui questi non siano ripartiti
nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o
pratiche siano considerati dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente.
3. Gli enti di cui al comma i sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti necessari
per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla presente legge.
4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma i e dichiarano la propria
conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.
5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione dell'attività
sportiva curano altresì l'aggiornamento e l'informazione dei dirigenti, dei tecnici,
degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping.
Le attività di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 7
(Farmaci contenenti sostanze dopanti)
1. I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi
farmacologiche vietate dal C.I.O. e di quelli compresi nelle classi di cui all'articolo
2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero della sanità i dati relativi
alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle
altre strutture autorizzate di ogni singola specialità farmaceutica.
2. Le confezioni di farmaci di cui al comma i devono recare un apposito contrassegno il cui
contenuto è stabilito dalla Commissione, sull'involucro e sul foglio illustrativo, unitamente
ad esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo "Precauzioni per coloro che
praticano attività sportiva".
3. Il Ministero della sanità controlla l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2
nelle confezioni dei farmaci all'atto della presentazione della domanda di registrazione
nazionale, ovvero all'atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale.
4. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi attivi o
eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal C.I.O. e a quelle di
cui all'articolo 2, comma 1, sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica
non ripetibile. Il farmacista è tenuto a conservare l'originale della ricetta per sei mesi.
Art. 8
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione della presente legge, nonché sull'attività svolta dalla Commissione.
Art. 9
(Disposizioni penali)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da
tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura
ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive, compresi nelle classi previste all'articolo
2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare
le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni
agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli
sull'uso ditali farmaci o sostanze.
2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste
all'articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare
le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni
agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso
a tali pratiche.
3. La pena di cui ai commi i e 2 è aumentata:
a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una
federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti
dal CONI.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna
consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.
5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione
permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società,
associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.
6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze
farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.
7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive
compresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie
aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre
strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito
con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.
Art. 10
(Copertura finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, valutati in lire 2 miliardi
annue, e dell'articolo 4, valutati in lire un miliardo annue, a decorrere dall'anno 2000,
sono posti a carico del CONI. L'importo corrispondente ai predetti oneri è versato dal CONI
all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo di ciascun anno e, in sede di prima
applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 è
riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
della sanità.
3. Il Ministro del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.